ART. 1 - Fondazione e denominazione In data 07 marzo 2017 e' costituito il " COMITATO MARIA TERESA " per strappare al degrado, ristrutturare ed assicurare la gestione dell'ex Ospedale di ARENZANO. Codice Fiscale 95106260103.
ART.2 - Oggetto e finalità Il Comitato ha per oggetto la tutela del patrimonio pubblico, costituito dall’edificio e pertinenze dell’ex Ospedale Maria Teresa di Arenzano, nel rispetto degli obblighi testamentari che ne fecero oggetto di donazione alla Città di Arenzano. Ha inoltre l' oggetto di ottenere la riapertura della struttura, previa ristrutturazione ed adeguata dotazione di apparecchiature, attrezzature ed arredi, per assicurare ai Cittadini di Arenzano l’offerta di servizi scocio-assistenziali, sanitari ed educativi e tutte le attività ad essi annesse e connesse. In particolare il Comitato ha lo scopo di promuovere ogni azione amministrativa e giudiziaria ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione ai fini del raggiungimento dello scopo associativo. Esso pertanto potrà convenire in giudizio avanti ogni giudice, anche amministrativo, persone, società o Enti locali o Centrali ritenuti responsabili di tutte quelle azioni illegittime o illecite che hanno causato l' attuale situazione di degrado della struttura, responsabilità sia di natura attiva che passiva, per l' eventuale omissione di atti dovuti. Il Comitato potrà promuovere l' azione popolare prevista dall' art. 9 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
ART.3 - Sede Il Comitato ha sede legale in Arenzano (GE), P.zza Golgi, 19/E. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative in qualunque luogo, purchè in Liguria.
ART.4 - Patrimonio 11 patrimonio del Comitato é costituito: 1 - dal fondo delle quote di adesione e associative; 2- dai fondi di riserva derivanti da eventuali eccedenze di bilancio; 3 - da lasciti, donazioni, erogazioni od elargizioni e da qualsiasi entrata idonea ad incrementare l'attivo, nonché da qualsiasi attività proveniente anche da disposizioni testamentarie; il tutto sotto osservanza delle norme regolanti la materia.
ART.5 - Associati Organizzatori Possono aderire al Comitato le persone fisiche, quelle giuridiche e gli enti che siano sensibili alle finalità associative. Sono Associati Organizzatori le persone fisiche che, in funzione della particolare competenza, si impegnano a prestare validamente la loro opera per il raggiungimento degli scopi associativi.
ART. 6 - Sottoscrittori Sono sottoscrittori sostenitori gli Enti, le persone fisiche e giuridiche che sosterranno il Comitato con quote annuali sulla base del programma annuale associativo e condividendo tale programma annualmente. Sono sottoscrittori benemeriti gli Enti, le persone fisiche e giuridiche che sosterranno il Comitato con quote annuali sulla base del programma annuale associativo condividendo tale programma annualmente e contribuendo con versamenti particolarmente significativi.
ART.7 - Ammissione Le domande di ammissione verranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione che deciderà in merito. L'entità delle quote di adesione e associative sarà annualmente determinata dall'Assemblea degli Associati organizzatori.
ART.8 - Organi 1) Assemblea degli Associati organizzatori Hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare gli Associati organizzatori che abbiano regolarmente adempiuto allo svolgimento dell' attività annuale, per la quale si sono impegnati. L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio una volta l'anno entro il 31 marzo per l' esame del rendiconto annuale e nomina cariche associative ed ogni altra volta che lui stesso o il Consiglio ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea viene convocata a mezzo di avviso pubblicato nella sede del Comitato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e, se possibile, con avviso recapitato al domicilio di ciascun Associato. Ogni Associato può essere rappresentato all'Assemblea da altro Associato per delega scritta. Un delegato non potrà rappresentare più di venti altri Associati. L'Assemblea si ritiene costituita con la presenza della metà più uno degli Associati in prima convocazione e con un terzo degli Associati in seconda convocazione. Le deliberazioni si intendono approvate o respinte con la maggioranza degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono per alzata di mano, salvo che particolari motivi da valutarsi dal Presidente impongano la scelta della votazione a scheda segreta e quando l'oggetto della votazione interessa le persone, come la nomina del Consiglio d'Amministrazione: in questo caso, a parità di voti prevale l'anzianità di iscrizione. L'Assemblea é presieduta dal Presidente che nomina un segretario.
2) Consiglio di Amministrazione L'Assemblea, ogni biennio , elegge un Consiglio di Amministrazione formato da tre a cinque persone scelte tra gli Associati organizzatori con diritto di voto. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di decesso, dimissioni o perdita della qualità di Associato di uno dei consiglieri, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione con altro Associato per cooptazione, sottoponendo la nomina alla ratifica dell'Assemblea annuale. Nessun compenso compete ai Consiglieri, i quali eleggono il Presidente e il Segretario-Tesoriere. Possono inoltre eleggere il Vicepresidente. Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato anche in giudizio, nonché negli eventuali provvedimenti arbitrali, con facoltà di nomina di avvocati e procuratori in qualsiasi grado di giurisdizione. Delle eventuali controversie dovrà essere data subito notizia al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno un Consigliere con cadenza mensile e per redisporre e deliberare il consuntivo e preventivo, nonché per decidere sull'ammissione o cessazione di Associati. Delle sedute del Consiglio sarà redatto verbale in apposito registro firmato da tutti i convenuti.
Segretario/Tesoriere Al Segretario/ Tesoriere compete l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio e, in accordo col Presidente, il resoconto annuale all'Assemblea dell'attività del Comitato. Al Segretario compete inoltre la tenuta e l'aggiornamento del registro degli associati, nonché la gestione del fondo comune secondo le indicazioni del Consiglio.
ART.9 - Possibilità di trasformazione Con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, il Comitato potrà essere trasformato in una Associazione, Fondazione o Società, fornita di personalità giuridica, se ritenute più idoneo strumento per il miglior raggiungimento degli scopi del Comitato.
ART.10 - Clausola arbitrale Qualsiasi controversia insorgesse tra gli Associati oppure tra gli Associati e gli Organi del Comitato in merito a qualunque aspetto della vita associativa dovrà essere risolta esclusivamente in via di arbitrato irrituale pienamente vincolante per le parti presenti nel giudizio arbitrale. L'Arbitro sarà nominato sull'accordo delle parti che intendono procedere, in mancanza di loro accordo, dal Presidente del Tribunale di Genova su istanza anche di una sola delle parti.
ART. 11 - Il Comitato si scioglie col raggiungimento degli scopi associativi.
ART. 12 - Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge.